Circolare ministeriale di Maggio 2022: Requisiti per le stazioni ripetitrici automatiche

Il giorno 16 Maggio 2022, il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato una circolare rivolta a tutti i propri uffici di competenza territoriale contenente una serie di aggiornamenti normativi relativi alle procedure e requisiti per il rilascio delle autorizzazioni generali per i radioamatori, vediamo i punti salienti.

Introduzione

La circolare si rifà alle modifiche previste dal alle circolari della ex Dgat prot. n. 48528 del 30 marzo 2021 e prot. n. 171541 dell’11 novembre 2021 riguardanti, rispettivamente, il decreto 1° marzo 2021 chiamato
“Modifiche all’allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche” e il decreto direttoriale prot. 171515 dell’11 novembre 2021 di determinazione delle modalità di assegnazione dei nominativi di stazioni ripetitrici di cui all’articolo 143, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche e all’articolo 9 dell’allegato n.26 al predetto Codice.

Fatte queste premesse il ministero invita tutti i propri enti territoriali (regionali) ad adeguarsi alle linee guida fornite da ITU e IARU in quanto alle allocazioni e canalizzazioni dei vari segmenti dai 29MHz fino a 6GHz, basandosi sulle continue e necessarie modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze nel rispetto delle allocazioni di bande in statuto primario e secondario, ovvero:

Da ricordare che solo le bande evidenziate in VERDE sono in statuto primario, tutte le altre in statuto secondario, nelle prime i radioamatori sono gli unici utilizzatori di tale fetta di spettro e hanno diritto a protezione da eventuali servizi terzi, le fette rosse invece sono prioritarie per altri servizi e possono essere usate in ambito radioamatoriale solo se nessun altro le sta utilizzando (ad esempio servizi civili, militari, ecc…).

Canalizzazione stazioni ripetitrici automatizzate

Banda dei 10m (29MHz)

Le fette disponibili sono in FM con canalizzazione di 10KHz, la nomenclatura è RHx. Lo shift è di -100KHz.

Banda dei 6m (50MHz)

Qui la canalizzazione si allarga a 20KHz, la nomenclatura diventa RFxx (da 81 a 99, solo numerazioni dispari). Lo shift è di -600KHz.

Banda dei 2m (144MHz)

La nomenclatura viene completamente stravolta, i canali da 12.5KHz si chiamano ora RVxx (numerazione da 46 a 63). Lo shift è di -600KHz.

Banda dei 70cm (430MHz)

Qui la nomenclatura rimane simile, cambia solo la numerazione, il nuovo nome diventa RUxxx (da 002 a 031 e da 098 a 128). Lo shift è di -1.6MHz.

Banda dei 23cm (1.2GHz)

La nomenclatura viene spezzata e diventa RSxx (da 1 a 28) con shift a +30MHz e RMxx (da 0 a 19) con shift a -6MHz.

Scheda tecnica

Insieme alla richiesta per l’autorizzazione generale per una stazione ripetitrice deve essere allegata anche la documentazione relativa all’hardware utilizzato, in particolare, se si usa apparati civili bisogna certificare che siano stati canalizzati in modo da non poter finire (nemmeno in modo accidentale) su frequenze non radioamatoriali, per qualsiasi apparato bisogna anche certificare che la potenza di trasmissione non superi 10W EIRP, in particolare:

I valori dichiarati rispettivamente ai punti 9, 11 e 13 della scheda tecnica devono far sì che l’impianto, nella sua sezione trasmittente, non superi i 10 Watt di Potenza e.r.p. o potenza irradiata
efficace, o ancora potenza irradiata equivalente. (cfr. art. 9 punto 9 dell’allegato n.26 del codice). Si ricorda che quest’ultima è la potenza che deve irradiare un dipolo, radialmente, sul piano
ortogonale, per avere la stessa potenza misurata sull’antenna in prova, nella direzione di massimo campo. Essa viene calcolata aggiungendo alla potenza del trasmettitore misurata al connettore
d’uscita posto in carico con impedenza caratteristica, sottraendo eventuali perdite del sistema. L’ERP si esprime secondo la formula:
ERP = Pt + Gt
dove ERP è la grandezza che si intende calcolare (espressa in dBW, o dBm), Pt è la potenza a radiofrequenza emessa dal trasmettitore (espressa in dBW o dBm) e Gt è il guadagno d’antenna espresso in dB, oppure:
ERP = Pt * Gt
in questo caso esprimendo ERP e Pt in Watt.

Ulteriori requisiti

Cito testualmente quanto riportato nella circolare:

  • Se la stazione ripetitrice automatica non presidiata opera su frequenze che ricadono all’interno delle sotto bande in cui il servizio di radioamatore è previsto in regime di servizio secondario, deve essere assicurato da parte del titolare dell’autorizzazione generale (o dell’operatore responsabile indicato nella scheda tecnica) che, nel caso di disturbi e turbative provocate ai servizi primari operanti nelle medesime bande di frequenze, si possa procedere a disattivare, nel più breve tempo possibile, le apparecchiature, anche attraverso appositi sistemi di telecomando. È utile altresì ricordare che non può essere richiesta protezione sulle bande assegnate in statuto secondario al servizio di radioamatore.
  • Le autorizzazioni generali per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio di cui all’articolo 143 del Codice possono essere conseguite sia dalle associazioni dei radioamatori legalmente costituite sia dalle singole persone fisiche in possesso di autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazione di radioamatore di cui all’articolo 135 del Codice. In merito, si specifica che le stazioni ripetitrici automatiche installate all’interno della stazione di radioamatore o comunque presso lo stesso domicilio indicato nell’autorizzazione generale (come nel caso di sistemi automatici, ad esempio Internet Voice (DV) gateway) non sono soggette ad autorizzazione generale. Resta inteso che il radioamatore è pienamente responsabile del sistema automatico, è
    obbligato a rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa, deve assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature e, all’occorrenza, disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica.
  • Qualora dall’esame della scheda tecnica emergano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nonché nell’ipotesi di carenza dei requisiti essenziali e/o degli allegati all’istanza ricevuta, l’Ispettorato territoriale adotta un preavviso di diniego e contestualmente richiede le integrazioni necessarie e/o le modifiche dei parametri riportati nella scheda tecnica che l’interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta (il termine può essere prorogato dall’Ispettorato, per una sola volta, su richiesta dell’interessato). Qualora alla scadenza del termine prescritto non siano pervenute le richieste integrazioni/modificazioni l’ispettorato territoriale procederà all’archiviazione del procedimento.
  • È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione generale per stazioni ripetitrici di comunicare preventivamente all’ispettorato territoriale le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare. L’ispettorato territoriale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all’interessato la necessità di presentare una nuova dichiarazione. Le variazioni tecniche che rilevano in tale ipotesi sono quelle che attengono ai principali parametri radioelettrici dell’impianto soggetto ad autorizzazione, in primis frequenze operative e posizione geografica dell’impianto. Altre modifiche, come sostituzione dell’impianto di antenna, cambio di apparati RX/TX, non necessitano di particolari osservazioni purché si rispettino tutte le norme tecniche previste dall’art. 9 dell’allegato
    n.26 al Codice.

Il ministero fa anche notare (e questa ammissione è abbastanza interessante e sotto alcuni aspetti anche poco rassicurante) che non possiede alcuna mappatura delle stazioni ripetitrici automatiche ad oggi attive sul territorio italiano, questo è dovuto a problemi organizzativi ed al fatto che non esista (lato MiSE) un software in cui incrociare tutte le informazioni delle autorizzazioni rilasciate, viene indicata come fonte (sufficientemente) attendibile il sito https://www.iz8wnh.it/ in cui viene mostrata la mappa di tutte le postazioni segnalate dagli utenti.

A fine della nota ricorda anche:

In ogni caso è bene evidenziare che, stante quanto previsto dal Codice delle comunicazioni all’art. 104 lettera c punto 1, per le stazioni ripetitrici valgono i medesimi principi previsti più in generale per il servizio di radioamatore che è “senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande”: sono infatti impianti che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo per cui non vi alcun diritto di assegnazione di frequenza. Quindi, nel caso specifico, non può essere richiesta una specifica protezione, restando inteso che possono essere prese da parte dei radioamatori eventuali misure tecniche per favorire la eventuale compresenza di impianti operanti sulle stesse frequenze su aree e regioni limitrofe.

e che è fortemente consigliato l’utilizzo di sistemi di “selezione” quali toni subaudio CTCSS o DTCSS secondo le tabelle standard, ricordando che

Per i sistemi digitali in uso sono previste diverse tipologie di accesso parziale, o alle eventuali reti di interconnessioni presenti negli impianti presso le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate, che attengono a specifiche esterne al mondo dei radioamatori, come le autorità di registrazione, per cui non possono essere oggetto di esame da parte del MISE. In ogni caso così come previsto dal punto 7 dell’art. 9 dell’Allegato n.26: “L’utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori”. È però bene precisare che nel caso di evidenti usi impropri degli impianti di cui si tratta è
data facoltà, se non addirittura obbligo, al responsabile del sistema stesso di disabilitare gli apparati al fine di non permette un uso non conforme degli stessi.

Applicazione della circolare

La circolare si conclude con:

La presente circolare sarà effettiva a decorrere dal 1° giugno 2022. Pertanto, si evidenzia che da tale data le indicazioni operative contenute nella presente circolare sono effettive ai fini dell’istruttoria delle istanze per il conseguimento o per il rinnovo delle autorizzazioni generali per stazioni ripetitrici nonché per l’esame delle variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che perverranno agli ispettorati. Peraltro, per quanto riguarda i compiti di vigilanza e controllo degli ispettorati territoriali sulle autorizzazioni generali in corso di validità, si terranno nella debita considerazione gli eventuali oneri di adeguamento tecnico delle stazioni ripetitrici, in conformità alla presente circolare, a carico dei radioamatori interessati.
La scrivente Direzione resta a disposizione per eventuali chiarimenti e per contribuire sinergicamente alla risoluzione di eventuali problematiche applicative. La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale alla sezione degli ispettorati territoriali‐Radiomatori.

FAQ

 

Durante il convegno VHF e superiori tenutosi a Prato il giorno 22/05/2022, il manager VHF Alex IV3KKW ha risposto alle numerose domande dei colleghi OM, ne riporto alcune:

  • Verranno accettate richieste di autorizzazioni con shift o canalizzazioni diverse da quelle delle tabelle indicate?

Assolutamente no. Tutte le richieste di autorizzazioni generali per l’installazione di una stazione ripetitrice automatica dovranno necessariamente corrispondere alle indicazioni IARU e alla presente circolare, qualsiasi nuova richiesta o richiesta di rinnovo non in linea con tali indicazioni verrà respinta.

  • Come mai si è resa necessaria questa circolare?

Il ministero ha ammesso di avere avuto delle difficoltà nella gestione delle autorizzazioni e anche che ne siano state concesse in modo eccessivo, a volte senza una meticolosa verifica delle caratteristiche o di eventuali assegnazioni dello stesso canale ad una postazione adiacente. Analizzando ora la situazione e cercando di tracciarne una “mappa” si è reso conto che vi siano un numero (indiscutibilmente, ndr.) elevato (ed eccessivo, ndr) di ripetitori spesso con copertura di pochi metri o accavallati l’uno all’altro o ancora richiesti ma mai attivati (alcuni nominativi o sezioni hanno decine di autorizzazioni richieste ed attive).

Bisogna anche ricordare che i ponti ripetitori in UHF con shift a +5MHz finiscono per avere l’ingresso nella fetta 435-436MHz, assegnata in statuto primario alle attività via satellite, in caso di interferenza a tali attività è possibile che il ministero o una sua rappresentanza richieda al proprietario del ripetitore o della stazione che arreca disturbo di sospendere (temporaneamente o definitivamente) le trasmissioni. Stessa situazione per i ponti con uscita a 145.800 (segmento assegnato al downlink per la ISS).

  • Il ministero è a conoscenza dell’attività radioamatoriale e della situazione odierna?

Certamente, si sono dimostrati in più occasioni molto vicini al nostro hobby, hanno ottima conoscenza delle chat e dei gruppi più noti sui social e sui forum e conoscono le tematiche che ci stanno più a cuore.

  • Cosa succede alle autorizzazioni generali attualmente in vigore?

La circolare, come ogni normativa, non prevede retroattività: tutte le autorizzazioni concesse e regolamente accettate fino al giorno 31/05/2022 sono valide e rimarranno valide fino alla data indicata sull’autorizzazione stessa, non vi è necessità di correre a modificare le postazioni non allineate alla circolare. Rimane tuttavia la forte raccomandazione (sia da ARI che dal MiSE) che è bene mettersi in regola appena possibile in quanto, in ogni caso, non verranno rinnovate tra “x” anni se non corrispondenti alla normativa.

Testo completo

Il testo completo della circolare è liberamente scaricabile al seguente link: Circ_Ponti_Radio

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